Regolamento di autodisciplina dei  Gestori della Crisi

Allegato “A” :  Regolamento di autodisciplina dei  Gestori della Crisi

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente  Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento ( O.C.C.) – (di seguito Organismo) – denominato “A tutela dei cittadini”, istituito presso il Comune di Castronovo di Sicilia , ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, comma 1, quale articolazione interna. L’Organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa • la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all’Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell’Organismo è il Sindaco di Castronovo di Sicilia. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 20212014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell’ Organismo, di concerto con il  suo consulente esperto nella materia, individuato con Determina Sindacale n.  6  del 25/08/2016, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l’iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso

amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

  • Referente;
  • Segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

II Referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento

dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”).

II Referente cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo:

  1. esamina le domande e delibera sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;
  2. esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
  3. delibera sull’ammissibilità delle domande presentate;
  4. nomina o sostituisce il gestore della crisi;
  5. è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
  6. t) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovra indebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre Associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese.
  7. g) presenta alla Giunta Municipale il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’Organismo superiori ad Euro 500,00 (cinquecento,00) deliberati dal Referente dovranno essere approvati dalla Giunta anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal referente stesso. II referente e altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014. L’attività prestata dal Referente e dagli Ausiliari potranno essere oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 15.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario e da numero due persone fisiche con compiti operativi scelti dal rappresentante legale dell’organismo preferibilmente tra il personale dipendente del Comune.

Essa ha sede presso l’Organismo.

La segreteria dell’organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;

b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;

c) verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute.

 

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata dal  Referente tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre.

Si è ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso. La multidisciplinarietà dell’approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità del gestore), per l’attivazionè di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi. Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore e di ausiliario del giudice.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico.

Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’ad. 51 C.P.C., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’ad. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014

A seguito dell’accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall’ad. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’ad. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi si avvale di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni. Il Gestore è comunque responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario.

L’ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano  tracciabili e direttamente relazionabili  tra  l’Ausiliario ed il Gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall’Organismo così come previsto dall’art. 14 co. 3  del Decreto 24 settembre 2014 n. 202.

L’Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così come previsto dal citato art. 14 co. 3 del  Decreto 24 settembre 2012  n. 202.

 

Articolo 12 – RINUNCIA DELL’INCARICO

II gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell’organismo e del referente  tramite pec.

In caso di rinuncia il  Referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.  Si applica l’art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati  decadono dall’incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

  1. sono legati al debitore e a coloro che hanno   interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
  2. non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A”  al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non

possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L’Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, co. 10, della  L. 27 gennaio 2012, n, 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

Articolo 15  –   COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED Al GESTORI DELLA CRISI

Ai sensi dell’ Art. 14, co. 3 del Decreto 202/2014 all’Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura del 15% sull’importo del compenso determinato ai sensi del’Art.15 e seguenti del Decreto 202/2014, nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I Parametri di cui all’art. 16 del decreto 202/2014 nonchè le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati, con apposita delibera, dalla Giunta Comunale ed, eventualmente, periodicamente aggiornati.

Articolo 16 – RESPONSABILITA’

L’Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal  Referente nell’adempimento della prestazione.

amministrazione_trasparente

E poter rivedere tutto, un sabato nell’estrema provincia, rimpetto la montagna di Cammarata, a Castro pingue e felice, protetta dal Kassar, da San Vitale, dal Calvario, e giù in pianura l’impiccolita stazioncina col treno non più grosso dell’indice, levarsi dalla locomotiva il fiocchetto bianco tardi seguito dal fischio, che già era di nuovo avviata; una asina per visitare i dispersi beni paterni, Sant’Andrea, le Grotte del Capelvenere, il molino detto Contessa, la cui gora atterriva mamma, e l’acqua finiva a rigagnolo nel Platani sassoso. (Antonio Pizzuto, Si riparano bambole, Sellerio, 2001, pp. 295-296).

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